Legislazione

LIBERATORIA_A.Mor.Hi.

MALATTIA DI HIRSCHSPRUNG

CODICE ESENZIONE RN0200

CLASSE:  MALFORMAZIONI CONGENITE, CROMOSOMOPATIE E SINDROMI GENETICHE – MALFORMAZIONI CONGENITE DELL’APPARATO DIGERENTE ISOLATE E SINDROMICHE

Esenzioni per malattie rare – Link Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1015&area=esenzioni&menu=vuoto

Riferimenti regionali:

Regione Toscana  http://malattierare.toscana.it/percorso/scheda/hirschsprung-malattia-di/

Regione Veneto  http://malattierare.regione.veneto.it/cerca_it/dettaglio.php?lang=ita&id=1084

La legge 104: i permessi retribuiti. Vademecum e testo della legge

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L. 104/92 così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal d.lgs. 119/2011), la quale, all’art. 33, disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità.

Le definizioni contenute all’art. 1 della legge 104 chiariscono che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e che sussiste situazione di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Il soggetto che richiede o per il quale si richiede il permesso non deve essere ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata.

I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:
– disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time, sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavoro domestici e familiari;
– genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
– coniuge lavoratore dipendente: resta attualmente escluso il convivente more uxorioanche se in proposito sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale, da ultimo con ordinanza del 15/09/2014 del Tribunale di Livorno;
– parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
– parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

Con circolare numero 38/2017, l’Inps ha esteso la possibilità di godere dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per l’assistenza ai disabili anche alle parti di un’unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner. Il beneficio, però, non è stato esteso per l’assistenza dei parenti del compagno, che resta fuori dal campo di applicazione della legge in analisi.

Si tratta di una comunicazione che si pone sulla scia di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio – 23 settembre 2016, numero 213, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge 104 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Vademecum Ufficiale INPS scaricabile:    permessi-retribuiti-legge-104