Cerchiamo di fare chiarezza in questo iter difficile e complesso iniziando con evidenziare i requisiti richiesti:
- essere cittadini italiani con residenza sul territorio italiano:
- essere cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in territorio italiano e iscritti all’anagrafe del comune di residenza
- essere cittadini stranieri extracomunitari che soggiornano legalmente in territorio italiano e che siano titolari del permesso di soggiorno da almeno un anno
Il riconoscimento
La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS di competenza . La presentazione della domanda, ha un suo iter burocratico. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del relativo certificato . Nel modulo di certificazione si riportano i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con i codici nosologici internazionali (ICD-9). Per le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno luogo alla non rivedibilità il medico deve, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale del 2/08/2007 .Per finire deve indicare eventuale patologia oncologica.
E’ sempre opportuno presentare congiuntamente sia istanza di riconoscimento dell’invalidità civile sia richiesta stato di handicap (legge 104/1992) in quanto posso rivelarsi utili in diverse situazioni: agevolazioni fiscali, congedi e permessi lavorativi, esenzione ticket ecc..I medici certificatori per inviare il certificato telematicamente devono essere accreditati presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione. Il medico stampa e consegna un certificato firmato in originale , mentre la ricevuta indica il numero di certificato che l’utente deve inserire nella domanda per l’abbinamento dei due documenti. Il certificato ha validità 90 gg . Se non si presenta in tempo la domanda esso scade e si dovrà richiedere al medico nuovamente.
La presentazione della domanda all’INPS
La domanda di richiesta di invalidità può essere presentata solo per via telematica, sia autonomamente, dopo aver acquisito il PIN ( codice numerico personalizzato), sia attraverso gli enti abilitati: CAAF,patronati sindacali, associazioni di categoria,ecc
Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’ Inps nella parte dedicata ai Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN mentre la seconda parte del codice sarà inviata per posta ordinaria) oppure, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Sii allega il certificato rilasciato dal medico alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda si indicheranno oltre ai dati personali e anagrafici, la residenza e il riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità).Ogni domanda ha una ricevuta con il numero di protocollo
Si può indicare anche una casella di posta elettronica per ricevere le informazioni sull’avanzamento del procedimento che lo riguarda.
Anche nel sito dell’INPS possono essere consultati gli aggiornamenti sulle fasi di avanzamento della procedura
La convocazione
Di regola alla ricezione della domanda la procedura informatica propone date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda ASL.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
– per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
– in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, è possibile inviare la domanda riservandosi in seguito la prenotazione della visita.
L’invito a visita è visionabile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’ indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati oltre a data, orario, luogo di visita la richiesta di documentazione da portare al momento della visita e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita e le conseguenze di una eventuale assenza alla visita.
Visita domiciliare
Nel
caso in cui la persona sia intrasportabile c’è la possibilità di
richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la
procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare
il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta
visita domiciliare va inviato ,almeno, 5 giorni prima della data già
fissata per la visita ambulatoriale.
Il Presidente della
Commissione dell’Azienda ASL valuterà il disporre o meno la
visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino
viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita
domiciliare, tramite visualizzazione sul sito internet, per posta
elettronica, lettera raccomandata).
La visita
La
visita avviene presso la Commissione della Azienda ASL competente
che, dal 1 gennaio 2010 è in forza dell’articolo 20 della Legge
102/2009 ,è comprensivo di un medico dell’INPS.
La persona
può farsi assistere da un medico di propria fiducia, a sue
spese.
Terminata la visita, viene stilato un verbale in cui è
riportato l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e
l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto
2007 che portano alla non effettuazione di visite di revisione
successive .
Verifica
Al termine della visita , il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS è considerato definitivo se viene approvato all’unanimità
Invece se , il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure richiedere una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria , UIC, ANFFAS ecc…) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.
Queste le diciture che si possono trovare nei verbali di invalidità e che riguardano i minori:
- minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990).
- minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).
- minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).
L’invio del verbale
I verbali inviati sono due: uno contenente tutti i dati sensibili e uno solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il verbale definisce l’emissione di benefici economici , l’utente o suo delegato deve inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito , frequenza scolastica ecc
Anche per queste procedure si può chiedere l’assistenza di un patronato sindacale, associazione ecc
Verbali di handicap (legge 104/1992)
Stesso iter per il verbale di handicap (Legge 104/1992).
Le definizioni indicate nei verbali solitamente sono:
- 1. Persona non handicappata
- 2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
- 3. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)
- 4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)
Il ricorso
Si può richiedere il ricorso per due motivi:
1)
la Commissione medica nei tre mesi dalla richiesta di accertamento
invalidità non indichi la data di visita si può presentare una
diffida all’Assessorato regionale competente che provvederà a
fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data
di presentazione della domanda; se ciò non accade (silenzio
rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
2) Contro i verbali
emessi è necessario presentare istanza di acccertamento tecnico
preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il
giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Dal gennaio 2012,
non è più possibile avviare il ricorso se prima non si è concluso
l’accertamento tecnico preventivo.
Nel
caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso
davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato
sindacale o da associazioni di categoria.
L’aggravamento
Chi ha il riconoscimento dell’invalidità civile può richiedere, nel tempo, l’ aggravamento usando la stessa procedura illustrata precedentemente .Non è possibile fare richiesta di aggravamento se è in atto un ricorso oppure è in corso l’accertamento tecnico preventivo.
Visite di revisione e certificati
Può succedere che i verbali di invalidità o di handicap abbiano una scadenza e relativa revisione. Tale indicazione normalmente si trova nell’ ultima parte del verbale. Di regola spetta all’ INPS chiamare a visita di revisione ,( il beneficiario o chi per esso è pregato comunque di chiedere lumi sulla revisione). L’utente attende solo la convocazione e si presenta a visita , salvo non abbia motivate giustificazioni che vanno comunicate tempestivamente.(L’articolo 25 della legge 114/2014) . Si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura sino a nuovo giudizio o conferma di quello preesistente. (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis).